Testo integrale del
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
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L' I.C.I., imposta comunale sugli immobili, è stata istituita dal 1993 con decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed ha subito diversi mutamenti, soprattutto con il decreto legislativo n. 446/97, che ha concesso ai comuni un’ampia potestà regolamentare. Ciò significa che i comuni possono gestire molto più liberamente alcuni aspetti del tributo, inoltre il contribuente deve far riferimento non più solo alla legge nazionale, ma anche al regolamento comunale.
Il regolamento comunale per l’imposta comunale sugli immobili a Lambrugo è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 31.11.1998, ed è stato modificato nel 1999, nel 2004, nel 2007 e nel 2009.
L’imposta si applica sugli immobili distinti nelle tipologie di
- terreni agricoli (attualmente esenti nel territorio del Comune di Lambrugo)
Chi deve pagare l'imposta
L’ICI è a carico del proprietario, del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del locatario (per le locazioni finanziarie) o del concessionario (per le concessioni su aree demaniali) di immobili (fabbricati o aree).
L’imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso, considerando come mese intero ogni frazione pari o superiore ai 15 giorni.
Se l’immobile è posseduto da più comproprietari o titolari di diritti reali di godimento, l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Base imponibile e determinazione dell'imposta
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.04.2010 sono state confermate anche per il 2010 le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale (prospetto esplicativo
disponibile qui).
L’aliquota va applicata alla base imponibile, che si determina diversamente a seconda della tipologia dell’immobile, così come sotto indicato:
a) – per i fabbricati
Occorre moltiplicare la rendita dell’unità immobiliare, come risultante in Catasto (desumibile dal certificato catastale o dall’atto notarile di acquisto, oppure la rendita proposta all’Agenzia del Territorio, in caso di nuovi accatastamenti o variazioni) per 5% (percentuale di rivalutazione ai sensi della Legge 662/96, in vigore dal 1997).
Il risultato così ottenuto si moltiplica ancora per i seguenti coefficienti:
- 100, se si tratta di fabbricati rientranti nei seguenti gruppi catastali: A (abitazioni); B (collegi, convitti), C (magazzini, depositi, etc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 50, se si tratta di fabbricati del gruppo catastale D (fabbriche, alberghi, banche, etc.) ovvero rientranti nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi, botteghe).
Al risultato così ottenuto viene applicata l’aliquota d’imposta prevista.
Abitazione Principale
Il decreto legge n. 93 del 28.05.2008, convertito in legge n. 126/2008, stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2008 le abitazioni principali, nonché le pertinenze e gli immobili “assimilati” previsti dal Regolamento Comunale, sono ESCLUSE dall’ICI.
Fanno eccezione gli immobili delle categorie A/1 - A/8 – A/9 per i quali occorre pagare l’ICI anche nel caso si tratti di abitazione principale. In questo caso verrà utilizzata l’aliquota ridotta del 5,3‰ nonché la detrazione di € 113,62, da suddividere in parti uguali tra chi ha stabilito la residenza nell’immobile e che andrà sottratta dall’importo risultante.
NOTA BENE: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente risiede anagraficamente. Sono assimilate all’abitazione principale le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.
Per il Comune di Lambrugo l’esenzione si applica:
- all’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, dimora abitualmente. Si precisa che la dimora abituale deve coincidere con la residenza;
- alle pertinenze dell’abitazione principale di categoria C/2 e C/6 (box, posto auto, cantina, soffitta) che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale;
- agli immobili concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado (genitori o figli) e utilizzati dagli stessi come abitazione principale (residenza). Per poter usufruire dell’agevolazione come abitazione principale il proprietario o titolare di altro diritto reale deve presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presso l’Ufficio Tributi.
- all’unità immobiliare posseduta da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all’abitazione il cui proprietario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultasse assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
b) – per le aree edificabili
Si applica l’aliquota ordinaria sul valore venale in comune commercio dell’area al primo gennaio dell’anno d’imposta (art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/92).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.03.2009 sono stati determinati i valori minimi da utilizzare per il calcolo del valore dell’area edificabile. Gli stessi sono aggiornati per il 2010 dell' 1% in base all'indice ISTAT, come previsto dal Regolamento Comunale (
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Qualora intervenissero modifiche relative all’azzonamento del territorio comunale, dovrà essere considerato il nuovo valore del terreno a far data dall’approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale
Il Regolamento ICI prevede inoltre:
1) il valore delle aree, fino a nuova modifica, verrà aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT;
2) in presenza di atti notarili o perizie giurate, il contribuente è tenuto ad aggiornare il valore dell’area al valore indicato negli stessi e ad adeguare versamenti e dichiarazione ICI.
Pagamento della I.C.I.
La riscossione dell’imposta comunale sugli immobili viene effettuata direttamente dal Comune di Lambrugo, pertanto i contribuenti dovranno effettuare i versamenti su conto corrente postale n.
13754270 intestato a:
Comune di Lambrugo – Servizio Tesoreria – imposta ICI – Via A. Volta n. 10 – 22045 Lambrugo
I versamenti dovranno essere effettuati:
- presso gli uffici postali;
- mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale – IntesaSan Paolo Spa – filiale di Lambrugo, presentandosi con il bollettino.
- mediante canali on line abilitati
Il contribuente ha la facoltà di procedere al versamento spontaneo del proprio debito ICI mediante F24.
Termini di versamento
L’imposta, rapportata al periodo di possesso degli immobili nell’anno in corso, deve essere versata come segue:
- prima rata - acconto - entro il 16 giugno – pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per l’anno precedente (per il Comune di Lambrugo non sono variate rispetto lo scorso anno)
- seconda rata - saldo - dal 1° al 16 dicembre – saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- in unica soluzione – entro il 16 giugno – è consentito il pagamento dell’importo annuo totale entro il termine di scadenza dell’acconto.
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ARROTONDATI ALL'EURO, PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E' INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO.
Si ricorda che per i pagamenti effettuati in ritardo, anche di un solo giorno, verrà applicata, ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D. Lgs. 471/98, la sanzione del 30% sull’imposta versata.
E’ possibile, prima dell’accertamento da parte del Comune, ricorrere all’istituto del
RAVVEDIMENTO OPEROSO, che consente una sensibile riduzione delle sanzioni:
- 2,5% entro un mese (oltre agli interessi legali)
- 3 % entro un anno (oltre agli interessi legali).
L’Ufficio Tributi è a disposizione per chiarire le modalità di adesione.
Denuncia di variazione
I contribuenti tenuti alla presentazione della denuncia di variazione ICI possono scaricare dal sito del Ministero delle Finanze il il
modello e le relative
istruzioni.
La denuncia deve essere presentata all'Ufficio Tributi (oppure spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno) entro il termine di presentazione delal dichiarazione dei redditi.