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INDIVIDUAZIONE AREE IN ESECUZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2009, N.13 ART.5 COMMA 6
IL CONSIGLIO COMUNALE


PRESA IN ESAME la Legge Regionale 16 luglio 2009 n.13, Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia;

CONSIDERATO CHE:

• la legge stessa consente il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzione di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura ed all’attività produttiva;
• ai sensi del comma 4 art.5 della stessa legge “i comuni, con apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione”;
• ai sensi del comma 6 dell’art.5 della stessa legge “entro il termine perentorio del 15 ottobre, i comuni, con motivata deliberazione, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’articolo 6 non trovano applicazione, in ragione di speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ed a verd”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

• il Comune di Lambrugo è dotato di P.R.G.U. la cui Variante 2004 è stata approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 22.09.2006 e n.9 del 28.02.2007, relativamente al quale sono stati in questa sede valutati attentamente i dati dimensionali previsti, il computo della capacità insediativa e la relativa dotazione di aree a standard;
• successivamente alla stessa, da parte dell’Amministrazione Comunale si è proceduto con i seguenti provvedimenti onde apportare relative varianti al P.R.G.U.:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.10.2007 con cui è stata approvata la Variante n.1/2007 ai sensi della art.2 L.R. 23 giugno 1997 n.23;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.05.2008 con cui è stata approvata la Variante n.2/2007 ai sensi della art.2 L.R. 23 giugno 1997 n.23;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19.11.2008 con cui è stata adottata la Variante n.3/2007 ai sensi della art.2 L.R. 23 giugno 1997 n.23;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2009 con cui è stata adottata la Variante n.4/2008 ai sensi della art.2 L.R. 23 giugno 1997 n.23;

VISTO il P.T.C. - Piano Territoriale di Coordinamento – del Parco Regionale della Valle del Lambro, pubblicato sul B.U.R.L. del 22 aosto 2000 e le analisi e previsioni in esso contenute;

VISTO il P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – pubblicato sul B.U.R.L. in data 20.09.2006, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare le analisi che hanno portato alle previsioni in esso indicate:
- indice di tutela del territorio;
- indice di riuso del territorio urbanizzato;
- indice di compattezza;
- indice di copertura ed impermeabilizzazione dei suoli;
- indice di accessibilità locale;
- indice di dotazione/adeguamento delle reti tecnologiche;

VISTO il Piano Territoriale Regionale adottato pubblicato sul B.U.R.L. del 19 agosto 2009 ed in particolare l’allegato 3: Abaco dei Comuni, Indirizzi di Tutela e Normativa;

VALUTATO attentamente il territorio comunale in riferimento alle possibilità concesse dalla Legge Regionale 16 luglio 2009 n.13, artt. 2,3,4,5 ed alla facoltà riservata al comune ai sensi del comma 6 art.5 della stessa legge, ed in particolare considerato, alla luce di tutto quanto sopra indicato ed analizzato, che:
l’analisi storico-morfologica evidenzia un territorio totalmente inserito nel Parco Regionale della Valle del Lambro, parte all’interno del perimetro di parco naturale e per la restante parte pressoché totalmente nella zona denominata “aggregati urbani”;
tali individuazioni evidenziano il pressoché totale sfruttamento del territorio all’esterno del parco naturale;
il territorio, presenta notevoli variazioni altimetriche contenute in modeste superfici, evidenziando varie parti di esso con declivi aventi pendenze importanti;
si presenta pertanto un quadro generale del territorio comunale con un centro abitato relativamente piccolo, pressoché saturo e con indici edificatori alti che non permetterebbero, senza gravi ripercussioni sullo stesso, ulteriore sviluppo edificatorio;
rimangono esenti da tale condizione le zone individuate dal vigente P.R.G. quali aree destinate a verde privato “A2” ove non è concessa dalla normativa comunale alcuna ulteriore possibilità edificatoria ed ove gli edifici in essa ricadenti hanno conservato pertanto una porzione di area a verde libera;
è necessario invece, nelle zone più intensamente edificate, data la particolare conformazione del centro abitato, salvaguardare le cortine edilizie esistenti;

VALUTATE pertanto tutte le motivazioni e condizioni sopra esposte;

VISTI:

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti
DELIBERA


1. di individuare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, quali aree del territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’articolo 6 della Legge Regionale 16 luglio 2009, n.13 non trovano applicazione, le aree ricomprese nel P.R.G. vigente nelle seguenti zone: A1, B, C1, C2, C3, D1, D2, F1, F2, G, prevedendo pertanto l’applicazione delle disposizioni suddette nella zona A2;
2. di riconoscere, ai sensi del comma articolo 5 della Legge Regionale 16 luglio 2009, n.13 la riduzione del 15 % degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione per gli interventi previsti dalla legge stessa;
3. di confermare le indicazioni previste dal P.R.G. e Regolamento Edilizio vigenti, in merito al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali;




pubblicata lun 19 ott, 2009
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